Regolamento Liquidazione
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C.I.A. e Premio di Anzianità
La restituzione del tuo risparmio al termine del percorso associativo
In questa sezione è possibile consultare le norme che disciplinano la restituzione dei contributi versati al Conto Individuale di Anzianità (C.I.A.) e l’erogazione del Premio di Anzianità al momento della cessazione del rapporto con la Cassa Mutua.
💰 Quando spetta la restituzione
Il Socio (o i suoi eredi legittimi) ha diritto alla restituzione delle somme accantonate nel proprio fondo C.I.A. nei seguenti casi:
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Pensionamento (Collocamento a riposo);
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Dimissioni dall’impiego pubblico;
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Cessazione del rapporto per licenziamento o decesso.
🎖️ Il Premio di Anzianità
Oltre alla restituzione integrale dei contributi versati, la Cassa riconosce un Premio di Anzianità aggiuntivo.
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Condizione d’accesso: il periodo di iscrizione ininterrotta alla Cassa non deve essere inferiore a 36 mesi.
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Calcolo: l‘importo viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento.
⚠️ Regole importanti in fase di liquidazione
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Compensazione Debiti Residui: in fase di liquidazione, la Cassa provvederà automaticamente a decurtare dagli importi spettanti l’eventuale residuo debito per prestiti (ordinari, speciali o sprint) non ancora estinti al momento della cessazione.
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Modalità di Richiesta: per ottenere la corresponsione delle somme, il Socio deve presentare l’apposita domanda formale.
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Termini di Decadenza: la domanda deve essere inviata entro 12 mesi dalla data di maturazione del diritto (ovvero dalla data ufficiale di cessazione dal servizio).
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